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Cessione del quinto a 15 anni o 180 mesi


Cessione del quinto a 180 rate o 15 anni e alternative alla cessione del quinto per 20 anni e 240 mesi


Cessione del quinto per 20 anni e 240 mesi? Possiamo crederci? E' possibile cedere il nostro quinto pagandolo con una durata del genere? Stiamo parlando di una forma molto particolare di credito, la quale si distingue dalle altre per essere interamente, in ogni aspetto, regolata in modo ferreo dalla normativa di riferimento (l. n. 180/1950 e succ. mod.). Non che gli altri tipi di finanziamenti non lo siano, ma la cessione lo è ancora di più. Sostanzialmente, quando cediamo il Ns. quinto (ma anche il doppio e l'eventuale terza trattenuta), i tempi massimi di rimborso sono inderogabili. Quest'ultimi, coincidono con una durata massima decennale. Da questo punto di vista possiamo stabilire che NON è erogabile una cessione del quinto oltre 120 mesi. Se così è, perchè allora parlare di cessione del quinto per 20 anni laddove la stessa si ferma a dieci? Le motivazioni per le quali ne parliamo sono le seguenti: 1) se siete alla ricerca di una cessione del quinto a 240 mesi (o anche a 180 mesi) è essenzialmente perchè nella vostra mente avete intenzione di cedere la vostra quota per un periodo così lungo per evere liquidità (cioè soldi contanti); 2) fermo restando la incedibilità del quinto oltre i 10 anni, vi indicheremo dei rimedi alternativi alla cessione del quinto per 20 anni oppure a 15 anni.

Alternativa alla cessione del quinto a 240 rate o mesi. Un bel rimedio opzionale che ci permette di raggiungere una durata come quella predetta è il finanziamento per liquidità ipotecario. E', in un certo senso, come se cedessimo la nostra quota: come la cessione, ci permette di attuare un pagamento rateale mensile (e non solo), ma a differenza di quella, ci permette di raggiungere il ventennio. Non solo: in base alle nostre necessità, è possibile spingersi fino a 25 o addirittura 30 anni. L'abbiamo trattato a proposito dei finanziamenti fino a 20 anni e in 240 mesi. Tuttavia, ancora prima di visitare il collegamento proposto, vi anticipiamo che tutta l'operazione di credito si fonda nell'ipotecare un immobile, non necessariamente nostro ma anche di proprietà altrui. Da un punto di vista tecnico, l'operazione si configura come quella che viene chiamata mutuo liquidità. NB: quest'ultimo non deve essere confuso col mutuo inps ex inpdap: quello erogato dall'inps serve per acquistare una casa, quello per liquidità, viceversa, presuppone già la titolarità di una casa o di un qualunque altro immobile (box auto, una cantina, un appartamento, ecc.). Occupiamoci ora della cessione del quinto a 180 mesi o a 15 anni, rimedio, questo, auspicabile soprattutto da chi NON ha proprietà di natura immobiliare.

Cessione del quinto a 15 anni o a 180 rate. Una tra le più valide (forse l'unica) opzioni che vogliamo consigliarvi è quella dei prestiti (personali) per liquidità che, oggigiorno (2024), vengono erogati con durate quindicennali. Parimenti alla cessione, sarete voi a scegliere se cedere esattamente un quinto oppure di più. All'occorenza, sarà possibile far intervenire un garante od anche altre forme di garanzie che, viceversa, non sarebbe possibile invocare cedendo la propria quota. Altra cosa importante, e che riguarda i titolari di pensioni: questi, a differenza dei "colleghi" dipendenti, non possono cedere una quota superiore al quinto talchè, per loro, rappresenta un modo per superare questo limite. Arriviamo al dunque suggerendo a chi rivolgersi per la trovare la vera alternativa alla cessione del quinto a 15 anni ovvero a 180 mesi su prestiti personali rimborsabili in 180 mesi o 15 anni dove potete visionare una serie di istituti che di certo erogano fino ai predetti tempi. Terminiamo ponendoci un ultimo interrogativo: perchè aumentano le richieste di credito da pagare in 15 - 20 anni? I motivi sono speculari dell'indebitamento medio aumentato in questi ultimi anni, quindi, con tali durate si cerca di: 1) rendere la rata sempre più piccola, altrimenti il finanziamento stenta ad essere erogato; 2) per consolidare debiti passati e riunirli in una soloa rata, e, ove possibile, aggiungere ulteriore liquidità (cfr. calcolo unica rata per consolidamento debiti + liquidità).
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